la soccida semplice, in cui il soccidante fornisce il bestiame e il soccidario si occupa dell’allevamento; la soccida parziaria, in cui entrambe le parti forniscono il bestiame e il soccidario presta l’attività necessaria all’allevamento; e la soccida con conferimento di pascolo, in cui il soccidante fornisce il pascolo e il soccidario il bestiame e il lavoro per l’allevamento. Inoltre, la soccida può essere considerata un contratto associativo per costituire un’impresa agricola, in cui si collabora economicamente per l’allevamento e lo sfruttamento del bestiame e dei suoi prodotti, ripartendo spese e utili.
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