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manomorta

Condizione giuridica di quei beni appartenenti a enti perpetui, come chiese, conventi e opere pie, che erano considerati inalienabili e non soggetti a tasse di successione. In seguito all’abolizione di questo istituto, il termine ‘manomorta’ indicò soltanto quei beni che, a causa della loro appartenenza a enti perpetui, in particolare alla Chiesa, erano considerati come stretti nella mano di un morto, senza la possibilità di essere trasferiti.

Nel periodo medievale, situazione in cui i vassalli e i servi della gleba non avevano il diritto di disporre dei beni loro concessi in uso. Tale condizione poteva essere risolta attraverso il pagamento di una tassa di riscatto. Inoltre, il signore feudale aveva il diritto di acquisire il feudo di un vassallo morto senza eredi maschi.

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