Area di terreno aperta e destinata al pascolo collettivo.
Istituto giuridico di origine romana che prevede la possibilità per i proprietari terrieri di una determinata zona di utilizzare reciprocamente i propri terreni per il pascolo degli animali. Tale diritto consente la comunione di erbe da pascolo e il libero accesso dei proprietari terrieri ai fondi altrui per il pascolo del proprio bestiame durante il periodo in cui i fondi non sono coltivati.
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